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CTU / CTP

INFERMIERI E IL RUOLO DI CTU / CTP IN TRIBUNALE

 

Protocollo d’intesa tra Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri (FNOPI), Consiglio nazionale forense (CNF) e Consiglio superiore della Magistratura (CSM). 

Obiettivo

Applicare la legge 24/2017 (responsabilità sanitaria)  per quanto riguarda la professione infermieristica con “parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi (dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali, ndr.), affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia”.

 

Il protocollo prevede che la FNOPI concorra all’attuazione delle linee guida per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici già indicate nell’analogo protocollo con la FnomCeO del 24 maggio scorso.

 

In base al protocollo gli albi circondariali devono garantire “oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie” e per questo è stata prevista una sezione riservata alla professione infermieristica con “speciale competenza”.

 

La “speciale competenza ” non è il solo possesso del titolo abilitativo alla professione, ma la concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come emerge sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.
In sostanza la Magistratura riconosce le competenze specialistiche degli infermieri come effettive e come presupposto per la scelta dei periti e consulenti dei tribunali.

E il protocollo in questo senso distingue elementi di valutazione primari e secondari.

 

Quelli primari sono il possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche; l’esercizio della professione da non meno di 10 anni; l’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e di qualsiasi procedimento disciplinare in corso; il regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.

 

Gli elementi secondari invece sono il possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario che indichi sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia quelli di aggiornamento per il circuito ECM ed eventuali attività di docenza; nel curriculum dovranno essere indicate anche le posizioni ricoperte e le attività svolte durante la carriera; il possesso di un eventuale curriculum scientifico, che indichi attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche; il possesso di riconoscimenti accademici o professionali o altri elementi che dimostrino l’elevata qualificazione del professionista; l’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione e di un attestazione che certifichi la conoscenza del processo telematico.

 

Il mancato possesso di un elemento primario dovrebbe far presumere l’assenza di “speciale competenza”, precludendo l’iscrizione all’albo “salvo motivata ragione contraria”.

 

Il protocollo definisce anche “buona prassi organizzativa” il fatto che i Comitati che selezionano le varie figure abbiano al loro interno rappresentanti degli Ordini delle professioni infermieristiche che  possono verificare osservazioni e annotazioni anche rispetto alle informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute.

 

Per quanto riguarda l’area professionale di competenza del candidato, il riferimento  è proprio alle sei aree specialistiche degli infermieri: area cure primarie – servizi territoriali/distrettuali; area intensiva e dell’emergenza/urgenza; area medica; area chirurgica; area neonatologica e pediatrica; area salute mentale e dipendenze.

 

A monitorare l’attuazione del protocollo, accanto alla sezione del Consiglio superiore della Magistratura ci sarà la FNOPI, che partecipa al tavolo tecnico previsto anche per i medici.

 

IL TESTO DEL PROTOCOLLO

CTU - CTP NORMATIVA, PROTOCOLLI, INFORMAZIONI E MODULISTICA

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Che differenza c'è tra CTU e CTP?

Il   CTU – consulente tecnico d'ufficio – viene nominato dal giudice, il CTP dalle parti su autorizzazione del giudice. il CTU riferisce al giudice e deve essere imparziale. il CTP – consulente tecnico di parte – , invece, fornisce la sua consulenza per supportare le parti che rappresenta.

 

Cosa deve fare il CTP?

Il Giudice, mediante un'ordinanza, stabilisce il termine entro cui le parti possono nominare il proprio consulente tecnico. Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU nella consulenza, al fine di avvallare o contestare le osservazioni da lui prodotte.

 

...e il CTU?

Il Codice di rito (libro primo - capo III) inquadra il Consulente Tecnico di Ufficio (d'ora in avanti C.T.U.) tra gli ausiliari del giudice e dedica alla sua funzione l'art. 61 c.p.c., il quale così recita: "Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica", che, secondo le disposizioni dello stesso art. 61 c.p.c., al comma 2, e dell'art. 13 e ss. disp. att. c.p.c., devono essere normalmente scelti tra le persone iscritte in albi speciali.

 

La funzione del C.T.U., quando nominato, è, dunque, quella di assistere il giudice nella risoluzione di problematiche di natura tecnica, che si presentino al giudice stesso allorché le domande formulate dalle parti non consistano esclusivamente nella proposizione di questioni giuridiche, ma vadano decise - in punto di diritto - domande che richiedono altresì una preventiva risoluzione di questioni tecniche.

In tali circostanze, quando il giudice ne ritiene necessaria la nomina, la funzione del C.T.U. è quella (v. art. 191, comma 1, c.p.c.) di dare risposta, utilizzando la propria specifica competenza tecnica, ai quesiti che il giudice gli pone nello stesso provvedimento di nomina.

 

L'attività del C.T.U. è disciplinata dall'art. 62 c.p.c., il quale spiega che il consulente "... compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss." e ora degli artt. 424 e 463.

 

L'attività del C.T.U. sfocia nella redazione della relazione finale scritta e nel suo deposito in cancelleria nel termine accordatogli dal giudice, seguendo l'iter tracciato dall'art. 195 c.p.c., descritto nel successivo paragrafo 4. Deposito della relazione.